Contratti d'innovazione tecnologica
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Ente di riferimento
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Ministero dello Sviluppo Economico
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Riferimenti normativi |
Legge 46 del 17 febbraio 1982, D.I. del 1 Febbraio 2006, D.M. Sviluppo Economico del 10 Luglio 2008 (Direttiva 2008), D.M. Sviluppo Economico del 5 Febbraio 2009, D.M. Sviluppo Economico del 29 Luglio 2009, Circolare Ministero Sviluppo Economico n.8475 del 29 Luglio 2009, D.M. Innovazione Gennaio 2010
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Oggetto |
I contratti d'innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto. I progetti sono composti da uno o più programmi di sviluppo sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo globale previsto dal progetto.
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Importo minimo del progetto |
10 milioni di euro
Qualora il progetto proposto sia composto di più programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori seguenti condizioni:
a) Il programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente non può essere inferiore ai 5 milioni di euro;
b) I costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi non può essere inferiori a 3 milioni di euro, ad eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i quali l'importo minimo è 1 milione di euro;
c) ciascun programma non può comportare costi superiori al 70% né inferiore al 10% dei costi complessivi.
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Durata del progetto |
Da 18 a 36 mesi
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Soggetti beneficiari |
a) attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi e le attività di trasporto;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto l985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili costituiti dai soggetti di cui sopra a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.
I soggetti possono presentare i programmi anche congiuntamente tra loro purché nessun soggetto sostenga da solo più del 70 per cento e meno del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del programma.
I soggetti possono presentare i programmi anche congiuntamente con Organismi di ricerca, purché le attività dei soggetti stessi abbiano un costo ammissibile superiore al 30 per cento di quello complessivo ammissibile del programma.
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Costi ammissibili |
a) il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto;
c) i servizi di consulenza, l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
d) le spese generali, forfetariamente in misura non superiore al 30 per cento del costo del personale;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
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Modalità di finanziamento |
Durante la fase di negoziazione, per ciascun programma di sviluppo sperimentale e in relazione alle esigenze del proponente, viene scelta una delle due seguenti modalità di agevolazione:
1) Prima Ipotesi di Finanziamento
· 50 % dei costi ammissibili con Contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario di durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso è pari al 80% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;
· 20 % dei costi ammissibili con contributo alla spesa, salvo eventuali maggiorazioni (che porterebbero le percentuali a 40% per piccole imprese, 30% medie imprese, 40% organismi di ricerca)
2) Seconda Ipotesi di Finanziamento
· 90% dei costi ammissibili vieni suddiviso e finanziato nel seguente modo:
o Il 90% è finanziato tramite finanziamento agevolato al tasso di 0,5 % annuo con una durata che va dai 7 e 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma.
o Il 10% è finanziato con contributo alla spesa (fondo perduto)
· 10% cofinanziamento del proponente
I programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell'area Convergenza e/o nell'area Mezzogiorno, possono essere agevolati, anche nella forma esclusiva del contributo diretto alla spesa, in misura: 20 % per le grandi imprese, 40 % per le piccole imprese, 30 % per le medie imprese e 40 % per gli organismi di ricerca.
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