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29/06/2010

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà


Sarà operativo da 5 luglio 2010 il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà tramite il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà è un sostegno finanziario rivolto alle medie e grandi imprese in difficoltà, concesso sotto forma di garanzia statale su finanziamenti bancari.

Con questa nuova forma di intervento il Ministero amplia e rafforza il pacchetto strumenti agevolativi che, su incarico del Governo, gestisce a sostegno delle attività imprenditoriali e della competitività delle imprese.

Gli interventi possono riguardare:

  • aiuti per il salvataggio dell’impresa, che consistono in un sostegno finanziario reversibile finalizzato a mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione
  • aiuti per la ristrutturazione dell’impresa, basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine.

L’aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa.

 Di seguito la scheda tecnica illustrativa di condizioni, requisiti e ammissione.

 

Soggetti beneficiari e interventi ammissibili al Fondo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2010 dal 5 luglio 2010 è possibile accedere agli interventi del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

ü       si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

ü       siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti (calcolati secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005) e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.

Non sono ammesse agli aiuti le imprese che:

ü       operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo;

ü       hanno avviato l’attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda;

ü       fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Garanzie

Il sostegno del Fondo interviene esclusivamente sotto forma di garanzia statale – di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) – su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.

La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita.

Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali è concessa la garanzia statale dovrà essere:

ü       almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane;

ü       non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato.

Gli interventi del Fondo possono riguardare:

1. Aiuti per il salvataggio

Aiuti per il salvataggio dell'impresa, consistenti in un sostegno finanziario reversibile finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. L’importo dell’aiuto concesso deve pertanto basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite, e non può superare i 5 milioni di euro. La garanzia ha validità massima di 6 mesi. Entro 4 mesi dall’erogazione del prestito oggetto della garanzia statale i soggetti beneficiari dell’aiuto sono tenuti a presentare il piano di ristrutturazione o di liquidazione dell’impresa.

2. Aiuti per la ristrutturazione

Gli aiuti per la ristrutturazione sono concessi a fronte della presentazione di un piano industriale, della durata massima di 36 mesi, finalizzato a ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell’impresa. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) che preveda il contributo dei beneficiari in misura di almeno il 40% del costo totale della ristrutturazione nel caso di medie imprese e di almeno il 50% nel caso di grandi imprese.

Iter procedurale di accesso al Fondo

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Il termine per la conclusione del procedimento non può superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione.

La presentazione delle domande potrà avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo.




           




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