Giugno 30, 2022

Anticipazioni Nuovo Scenario Garanzie 1/7/2022

Riepiloghiamo di seguito quanto previsto dalla normativa emanata di recente in tema di garanzie pubbliche.

Per il dettaglio sull’operatività siamo in attesa, oltre che dell’approvazione della Commissione Europea, delle circolari operative degli Enti di garanzia.

Riepiloghiamo sotto le principali modifiche, che potrebbero impattare sulla nostra operatività.

Garanzia Fondo PMI

  1. La legge di bilancio (art. 55) ha previsto che dal 01 luglio 2022 la garanzia potrà essere richiesta a titolo deminimis o, in caso di investimenti ai sensi del reg. 651/2014 (il TF in vigore fino al 30/06/2022 non è stato prorogato), e alle seguenti condizioni:
  1. importo massimo garantito per impresa 5ML
  2. garanzia al 60% per le operazioni finalizzate a liquidità riferite a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2
  3. garanzia 80% operazioni finalizzate ad investimenti
  4. garanzia 80% operazioni finalizzate a liquidità riferite a imprese rientranti nelle fasce 3/4/5 garanzia 80% per imprese start up e start up innovative
  5. reintroduzione dell’applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità della fascia 5
  1. Il decreto Aiuti (art.16), fermo restando quanto previsto dall’art. 55 della legge di bilancio, sulla base del nuovo “Temporary Framework” (validità fino al 31 dicembre 2022), prevede che il Fondo possa rilasciare garanzie su finanziamenti per le imprese che hanno avuto danni a causa delle difficolta alle importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto dalla crisi attuale, alle seguenti condizioni (NB: in attesa di approvazione della Commissione Europea):

a)      importo massimo garantito per impresa 5ML

b)      garanzia massima 90% per le operazioni finalizzate alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali

c)       Importo massimo finanziamento: non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

– il 15% o del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

– il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti la data di richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

d)  a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti (allegato 1 alIa comunicazione Commissione europea)

Garanzia SACE S.p.A. (art. 15 decreto Aiuti) validità fino al 31 dicembre 2022

  1. Il decreto Aiuti (art.15), prevede che SACE possa rilasciare garanzie su finanziamenti per le imprese che hanno avuto danni a causa delle difficolta alle importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale, alle seguenti condizioni (NB: in attesa di approvazione della Commissione Europea):
  1. garanzia fino al 90%
  2. finanziamenti sotto qualsiasi forma e di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;
  3. la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono ancora da specificare
  4. l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    1. il 15 % del fatturato Italia annuo totale medio degli ultimi tre esercizi
    2. il 50 % dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento
  5. il premio annuale calcolato sul valore garantito è determinato come segue:
    1. operazioni fino a 6 anni di PMI 25 punti base primo anno, 50 punti secondo e terzo anno,100 punti base quarto, quinto e sesto anno;
    2. operazioni fino a 6 anni di grandi imprese 50 punti base primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  6. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
  7. il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto al soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia